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Sez. 3, Sentenza n. 184 del 11/01/1983 (Rv. 425009 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCELTA DEL METODO PRODUTTIVO PIÙ IDONEO - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425009-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCELTA DEL METODO PRODUTTIVO PIÙ IDONEO - SPETTANZA ALL'AFFITTUARIO - LIMITI.*

La libertà d'iniziativa riconosciuta all'affittuario del fondo rustico, seppure gli consente di scegliere, senza ingerenze da parte del concedente, il metodo produttivo che reputa più acconcio, non lo esime tuttavia né dall'Obbligo di mantenere ferma la destinazione economica data al fondo stesso dal proprietario, né quello di coltivarlo razionalmente e secondo le regole della buona tecnica agraria. (Conf 3285/82, mass n 421245; (Conf 5717/81, mass n 416413).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)