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Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 24/02/1994 (Rv. 485440 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere | Modificazione culturale non autorizzata - Inadempimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485440-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - In genere

La libertà di iniziativa economica di cui gode l'affittuario di fondo rustico (ai sensi dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1971 N. 11) non libera quest'ultimo dall'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo, voluta dal concedente, e di astenersi, perciò, dall'infrangere le regole della fedele esecuzione del contratto, dallo sconvolgere l'economia del rapporto e dal ledere l'interesse del concedente, che, nel caso di non autorizzata modificazione culturale, non è necessariamente legato all'entità del reddito ricavabile ma può anche dipendere ed essere apprezzato, anche ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento dell'affittuario, dagli altri vantaggi che il concedente ritrae dal mantenimento delle precedenti culture, dal maggior costo dell'onere di pagamento delle migliorie che su di questo grava e da ogni altro possibile fattore incidente sul rapporto fiduciario.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)