Sez. 6, Sentenza n. 47148 del 19/10/2023 Cc. (dep. 23/11/2023) Rv. 285497-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Trattamento carcerario nello Stato richiedente – Violazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pec. – Deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione – Esclusione – Rilevabilità “ex officio” – Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
In tema di procedimento estradizionale, la violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al trattamento carcerario al quale l'estradando sarà sottoposto nello Stato richiedente, non è deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione, né spetta alla Corte esaminare tale punto "ex officio", coinvolgendo esso valutazioni e accertamenti di merito, che necessariamente devono essere effettuati dalla Corte di appello. (In motivazione la Corte ha precisato che il controllo esteso al "merito" di cui all'art. 706 cod. proc. pen. è in ogni caso limitato all'esame "cartolare" delle informazioni già acquisite nel giudizio ex art. 704 cod. proc. pen.).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Cod. Pen. art. 704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)