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Sez. 6 - , Sentenza n. 11492 del 14/02/2019 Cc. (dep. 14/03/2019) Rv. 275166 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative – Rischio di trattamento penitenziario disumano o degradante – Onere di completa allegazione degli elementi avvaloranti tale rischio – Incombenza sull’estradando – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275166-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse concesso l'estradizione richiesta da San Marino, rilevando che dal rapporto dell'autorità penitenziaria di tale stato non risultavano trattamenti inumani o degradanti e che l'estradando aveva solo ipotizzato condizioni attuali di detenzione contrarie all'art. 3 C.E.D.U.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)