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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16705 del 23/07/2014 (Rv. 632047 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato - Accertamento in via induttiva sulla base del valore in sede di applicazione dell'imposta di registro - Legittimità - Prova contraria - Onere gravante sul contribuente.
Stato
decisa il 2014-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632047-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile in base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro e sulla prescrizione della corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato, salva la possibilità per il contribuente di provare (anche con ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)