Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14571 del 10/06/2013 (Rv. 627202 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione di terreno edificabile - Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato - Accertamento in via induttiva sulla base del valore in sede di applicazione dell'imposta di registro - Legittimità - Prova contraria - Onere gravante sul contribuente.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno edificabile, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, e dunque presumendo la corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato, essendo onere probatorio del contribuente superare (anche con ricorso ad elementi indiziari) detta presunzione anche quando il valore di mercato sia quello in tal modo accertato, perciò dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)