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Sez. 5, Sentenza n. 21442 del 10/10/2014 (Rv. 632501 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Prova contraria - Carattere simulato delle operazioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632501-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento del reddito con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa la prova contraria da parte del contribuente, che può consistere anche nella dimostrazione che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)