Sez. 5, Sentenza n. 10502 del 03/07/2003 (Rv. 564770 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE | Termine di quattro mesi per la presentazione della dichiarazione - Decorrenza - Data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese - Rilevanza - Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione - Conseguente anticipazione della decorrenza del termine - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE
In tema di dichiarazione annuale dei redditi e con riguardo al caso di fusione di società per incorporazione, il termine di quattro mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (applicabile "ratione temporis"), la società incorporante deve presentare la dichiarazione (relativa alla frazione di esercizio della società incorporata compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione) decorre, ai sensi degli artt. 2504 e 2504 bis del codice civile, dalla data in cui l'atto di fusione è iscritto nel registro delle imprese, data in cui si realizza la successione universale della nuova società a quelle preesistenti, ormai estinte, con subingresso nei diritti e negli obblighi delle stesse. L'eventuale retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione configura, pertanto, un'eccezione alla regola ed ha efficacia esclusivamente sul piano contabile, secondo le previsioni dell'art. 2501 bis, nn. 5 e 6, cod. civ. (richiamato dall'art. 2504 bis citato), assumendo rilievo solo in relazione alla determinazione dell'imponibile e dell'imposta dovuta dalla società incorporante, ma non in ordine al computo dei termini di presentazione della dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, Cod. Civ. art. 2501 bis, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)