Sez. 5, Sentenza n. 17985 del 19/10/2012 (Rv. 623999 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE | Disciplina di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione - Limiti - Non oltre l'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica la fusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE
In tema di imposte sui redditi, la retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione tra società, anche in epoca antecedente l'entrata in vigore dell'art. 123, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non può risalire a data antecedente l'inizio del periodo di imposta in cui si verifica la fusione - in deroga al principio generale dell'autonomia dell'obbligazione di ciascun anno di imposta -, atteso il tenore dell'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicabile "ratione temporis", il quale limita il contenuto della dichiarazione dovuta ai fini fiscali dalla società incorporante per le società incorporate alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo di imposta e la data della loro estinzione, rimanendo in capo agli amministratori della società incorporata l'obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo precedente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 598 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)