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Sez. 5, Sentenza n. 17985 del 19/10/2012 (Rv. 623998 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE | Disciplina di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Termine di quattro mesi per la presentazione della dichiarazione - Decorrenza dalla data di efficacia della fusione - Retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623998-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - TERMINI - NEI CASI DI TRASFORMAZIONE E FUSIONE

In tema di imposte sui redditi, l'obbligo della società incorporante di presentare la dichiarazione relativa alla società incorporata, per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della fusione, previsto dall'art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicabile "ratione temporis", deve essere adempiuto in ogni caso nel termine di quattro mesi dalla data in cui si è compiuto il fenomeno successorio, poiché, sia in ambito tributario sia in ambito civilistico, la retrodatazione convenzionale degli effetti della fusione tra società nel regime antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel quale si realizzava la successione universale del nuovo soggetto a quelli preesistenti, aveva natura esclusivamente contabile e non modificava il momento in cui si verificavano gli effetti sostanziali dell'operazione, e, quindi, solo da questo momento il nuovo soggetto poteva essere tenuto all'adempimento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123, Cod. Civ. art. 2504 bis, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)