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Sez. 3, Sentenza n. 9715 del 07/11/1996 (Rv. 500387 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE | Termine ex art. 1901 secondo comma cod. civ. - Decorrenza - Obbligo dell'assicuratore nei confronti del terzo - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500387-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato, una volta decorso il termine di cui all'art. 1901 comma secondo cod. civ., esclude l'obbligo dell'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)