Sez. 3, Sentenza n. 11694 del 27/10/1992 (Rv. 479167 - 01)
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione | Rilascio - Conseguenze - Copertura assicurativa - Sospensione - Condizioni.
Assicurazione - Veicoli (Circolazione, assicurazione obbligatoria) - Obbligo dell'assicurazione - Certificato di assicurazione
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24 dicembre 1969 n. 990, 9 e 12 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, mentre la sospensione della copertura assicurativa può essere invocata, nei confronti del predetto danneggiato, solo per il diverso caso del mancato pagamento del premio e della rata di premio inerenti al periodo successivo alla scadenza del certificato.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 9, DPR 24/11/1970 num. 973 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)