Sez. 3, Sentenza n. 8180 del 05/11/1987 (Rv. 455807 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - JUS SUPERVENIENS - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - JUS SUPERVENIENS - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - APPLICABILITÀ.*
Qualora una controversia in materia locatizia, instaurata prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, sia definita con una conciliazione giudiziale nella quale il conduttore si impegni, oltre al rilascio dell'immobile per una certa data, ad osservare i relativi obblighi a suo carico anche in ordine ad eventuali aumenti del canone, il rapporto mantiene la sua natura locativa (nella specie, locazione alberghiera) con la conseguenza che, essendo invalida la rinuncia alla proroga o, comunque, alla prosecuzione del rapporto stabilita da leggi future, trova applicazione lo ius superveniens costituito dalla suddetta legge n. 392 del 1978 (il cui art. 71 applica ai contratti in corso non soggetti a proroga legale la durata minima del rapporto stabilita in regime ordinario per le locazioni di immobili non abitativi). (V 3634/84, mass n 435626).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1231, Cod. Proc. Civ. art. 185, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)