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Sez. 3, Sentenza n. 3956 del 10/06/1988 (Rv. 459124 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - NASCITA DI UN NUOVO AUTONOMO CONTRATTO - REGOLAMENTAZIONE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SULLE PATTUIZIONI CONTENUTE NELLA TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - JUS SUPERVENIENS - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459124-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - EFFETTI - NASCITA DI UN NUOVO AUTONOMO CONTRATTO - REGOLAMENTAZIONE FONDATA ESCLUSIVAMENTE SULLE PATTUIZIONI CONTENUTE NELLA TRANSAZIONE - CONSEGUENZE - JUS SUPERVENIENS - INFLUENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La rinuncia alla proroga del contratto di locazione di immobile urbano, contenuta in una transazione, comporta la sottrazione del rapporto alla disciplina vincolistica ed il sorgere di un nuovo contratto, svincolato dal precedente in forza della volontà delle parti, che resta insensibile alla disciplina di leggi successive all'accordo transattivo (nella specie, all'art. 67 della legge 27 luglio 1978 n. 392 con riferimento all'ulteriore durata delle locazioni non abitative soggette a proroga). (V 27/88, mass n 456696; (V 8180/87, mass n 455807; (V 1659/82, mass n 419492; (Conf 3634/84, mass n 435626).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)