Sez. 3, Sentenza n. 3515 del 06/03/1996 Ud. (dep. 06/04/1996) Rv. 204277 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento | Certificato medico - Valutazione - Criteri - Illegittima dichiarazione di contumacia - Conseguenze - Nullità generale.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Legittimo impedimento
Deve ritenersi illegittima perché emessa in violazione dell'art. 486, primo comma, cod. proc. pen., e quindi, attenendo la disposizione predetta all'intervento dell'imputato, viziata da nullità generale ai sensi degli artt. 487, quarto comma e 178, lett. c) dello stesso codice, l'ordinanza con cui il giudice del dibattimento considerando "assolutamente generico e mancante dell'indicazione del grado febbrile" il certificato medico, proveniente dall'autorità sanitaria militare ed emesso il giorno precedente a quello dell'udienza, con il quale si attesta che l'imputato "è affetto da iperpiressia di natura non determinata e necessita di quattro giorni di riposo e terapia medica"; tale motivazione, infatti, è del tutto inadeguata e solo apparente, in quanto non tiene conto della considerazione che, secondo l'insegnamento della scienza medica, l'iperpiressia indica la condizione in cui la temperatura corporea si mantiene molto elevata e che il documento, particolarmente attendibile per la sua provenienza, contiene, insieme all'indicazione dell'elevata temperatura, il giudizio prognostico sulla durata dell'impedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)