Sez. 3, Sentenza n. 1938 del 14/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 210131 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Certificazione medica - Potere del giudice di disattendere la certificazione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Il giudice, nel valutare la prova dell' impedimento dell'imputato a comparire, può disattendere la certificazione sanitaria che, parlando di necessità solo di cura e riposo, non esprime in alcun modo una situazione di legittimo impedimento a comparire. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sufficiente a provare l'assoluto impedimento a comparire la certificazione attestante "bronchite cronica con ripetuti episodi di broncospasma").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)