Sez. 3, Sentenza n. 4280 del 13/02/1998 Ud. (dep. 09/04/1998) Rv. 210509 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Definizione - Rifiuto allo stato liquido - Disciplina applicabile - D.L.G. 5 febbraio 1997 n.22 - Scarichi di acque reflue - Legge 10 maggio 1976 n.319 - Applicabilità.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento di rifiuti la definizione di rifiuto come "qualunque sostanza che rientri nelle categorie comprese nel catalogo dei rifiuti, e della quale il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi", comprende anche i rifiuti allo stato liquido (in presenza delle due citate condizioni). Pertanto l'abbandono incontrollato sul suolo o l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee di rifiuti allo stato liquido compresi nel catalogo europeo (dei rifiuti) è punito ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22; mentre lo scarico di acque reflue non comprese nel suddetto catalogo continua ad essere disciplinato dalla legge 10 maggio 1976 n.319.
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)