Sez. U, Sentenza n. 2786 del 09/02/2010 (Rv. 611504 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità degli amministratori degli enti locali per danno erariale - Disciplina ex art. 58 della legge n. 142 del 1990 - Domanda proposta dopo la sua entrata in vigore per fatti commessi in precedenza - Applicabilità.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
L'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale dispone per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato dall'amministratore all'ente locale le norme di carattere processuale che attribuiscono la giurisdizione alla Corte dei conti, e, per il principio "tempus regit actum", si applica ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché per fatti commessi in epoca anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 261 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 264 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)