Sez. U, Sentenza n. 360 del 30/06/1999 (Rv. 528095 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Dipendenti degli enti locali - Disciplina ex art. 58 della legge n. 142/90 comportante la giurisdizione della Corte dei Conti - Applicabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
L'art. 58, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale stabilisce che, per i dipendenti di enti locali, si applichino le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, e perciò l'art. 19 del d.P.R. n. 3 del 1957 il quale prevede la giurisdizione della Corte dei Conti, ha trovato applicazione anche per i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, sempre - naturalmente - che gli stessi avessero ad oggetto la responsabilità di dipendenti di enti locali nei confronti degli enti medesimi.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)