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Sez. U, Sentenza n. 360 del 30/06/1999 (Rv. 528095 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI | Dipendenti degli enti locali - Disciplina ex art. 58 della legge n. 142/90 comportante la giurisdizione della Corte dei Conti - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528095-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

L'art. 58, primo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale stabilisce che, per i dipendenti di enti locali, si applichino le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, e perciò l'art. 19 del d.P.R. n. 3 del 1957 il quale prevede la giurisdizione della Corte dei Conti, ha trovato applicazione anche per i giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, sempre - naturalmente - che gli stessi avessero ad oggetto la responsabilità di dipendenti di enti locali nei confronti degli enti medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)