Sez. L, Sentenza n. 5595 del 06/04/2012 (Rv. 621941 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Principio di onnicomprensività della retribuzione - Determinazione della base di calcolo delle mensilità aggiuntive - Insussistenza - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizioni - Personale dipendente delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali - C.c.n.l. del 1986 e c.c.n.l. del 1989 di settore - Retribuzione feriale - Computabilità del compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE
In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, l'Istituto Poligrafico o Zecca dello Stato), per la determinazione della retribuzione feriale non sono inclusi i compensi per lavoro straordinario, in quanto l'art. 5 del c.c.n.l. di settore del 1986 e del 1989 fa esclusivo riferimento, per le ferie degli operai, alla retribuzione commisurata "all'orario contrattuale", cui, per definizione, è estraneo il lavoro straordinario, mentre l'art. 6 di tali accordi collettivi, relativo alle ferie degli operai, non prevede l'inserimento di tale compenso variabile nella base di calcolo degli istituti indiretti, né può ritenersi consentita, da parte dell'interprete, l'introduzione di un criterio "di riempimento" della clausola contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)