Sez. L, Sentenza n. 4341 del 03/03/2004 (Rv. 570765 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO | Compenso per straordinario di turno - Computabilità ai fini della retribuzione spettante durante le ferie e per la tredicesima mensilità - Principio generale di omnicomprensività della retribuzione - Insussistenza - Computabilità - Presupposti - Previsione ad hoc contenuta nella legge o nella contrattazione collettiva - Necessità - Conseguenze - Fattispecie concernente l'integrazione del ccnl dei lavoratori metalmeccanici.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO
Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ. (Nella specie, concernente un dipendente della Fiat Auto spa, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, che, sulla base degli artt. 14 e 15 del c.c.n.l. dei metalmeccanici, aveva riconosciuto la computabilità del compenso per lavoro straordinario prestato con continuità al fine della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie e per la tredicesima mensilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)