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Sez. L, Sentenza n. 5591 del 06/04/2012 (Rv. 621940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Principio di onnicomprensività della retribuzione - Determinazione della base di calcolo delle mensilità aggiuntive - Insussistenza - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizioni - Personale dipendente delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali - C.c.n.l. del 1986 e c.c.n.l. del 1989 di settore - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Computabilità del compenso per lavoro straordinario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non vige nell'ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), per il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità non sono inclusi i compensi per lavoro straordinario, in quanto l'art. 19 del c.c.n.l. di settore del 1986 e l'art. 21 del c.c.n.l. di settore del 1989 (applicabili "ratione temporis") non prevedono l'inserimento di tale compenso variabile nella base di calcolo degli istituti indiretti, né può ritenersi consentita, da parte dell'interprete, l'introduzione di un criterio "di riempimento" della clausola contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)