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Sez. 5, Sentenza n. 14112 del 18/06/2009 (Rv. 608684 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Compravendita di area edificabile - Obbligo di pagare un ulteriore prezzo, con interessi, in caso di realizzazione di maggiore volumetria - Condizione sospensiva - Sussistenza - Verificazione - Efficacia retroattiva - Conseguenze - Natura compensativa degli interessi - Computo nella base imponibile ai fini dell'IVA - Necessità.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608684-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Allorchè fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sia stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte dell'acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo, in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto, qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 cod.civ., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)