Sez. 5 - , Sentenza n. 16172 del 28/06/2017 (Rv. 644705 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Transazione tra società - Riconoscimento di interessi e rivalutazione - Assoggettabilità ad imposta di registro - Esclusione - Assoggettabilità ad IVA - Condizioni - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Le somme indicate a titolo di interessi e rivalutazione in un atto di accertamento e transazione, relative ai corrispettivi, pure transatti, dei servizi resi tra le parti, sono assoggettate ad I.V.A. e non all’imposta di registro in misura proporzionale, quando, secondo l’interpretazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità purchè logicamente e congruamente motivata, gli interessi abbiano natura compensativa e non moratoria, e la rivalutazione abbia natura retributiva e non risarcitoria, costituendo obbligazioni accessorie a quella principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)