Sez. 5, Sentenza n. 17633 del 27/06/2008 (Rv. 604348 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Transazione senza trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali - Somme non ascrivibili agli obblighi contrattuali di pagamento - Assoggettabilità ad imposte - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non concorrono a formare la base imponibile IVA - che consegue alla cessione di beni e alla prestazione di servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonchè a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali, tra le quali rientrano quelle derivanti da un contratto di transazione (nella specie, afferente ad una controversia per ingiustificato arricchimento derivante dalla realizzazione di opere su un immobile oggetto di un preliminare di compravendita rimasto ineseguito) che non importi trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, in quanto tali somme non sono ascrivibili agli obblighi di pagamento, essendo già esplicitamente sottoposte all'imposta di registro di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2041, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)