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Sez. 1, Sentenza n. 459 del 17/01/1997 (Rv. 501821 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE | Vizi denunciabili - Avviso di accertamento di maggior valore in tema di imposta di registro - Presupposti di fatto della pretesa tributaria - Prova - Valutazione - Denuncia delle questioni attinenti all'insufficienza della prova - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501821-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO - IN GENERE

Il giudizio della Corte d'appello sull'insufficienza delle prove addotte dall'amministrazione a sostegno della propria pretesa tributaria non identifica valutazione estimativa preclusa, in quanto tale, alla cognizione della corte d'appello. Esso, infatti, non equivale ad una dichiarazione di congruità del valore indicato dal contribuente in sede di registrazione dell'atto sul quale è controversia. Nella dialettica del processo, dichiarare che una delle parti non ha assolto l'onere probatorio che la legge pone a suo carico come condizione per disattendere e modificare una dichiarazione giuridicamente rilevante fatta dall'altra parte, non equivale, infatti, ad una pronuncia sul contenuto di quest'ultima dichiarazione, ma implica - solo - l'affermazione che faccia difetto l'anzidetta condizione necessaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)