Sez. U, Sentenza n. 3464 del 19/03/1992 (Rv. 476368 - 01)
Tributi in generale - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'appello - In genere | Imposta di registro - Avviso di accertamento di maggior valore - Congruità della valutazione effettuata dall'ufficio - Raggiungimento della prova - Affermazione contenuta nella decisione della commissione di secondo grado - Impugnazione davanti alla Corte d'appello - Osservanza dei criteri in tema di onere della prova e di giudizio estimatorio - Sindacato della Corte d'Appello - Ammissibilità - Rinnovazione del giudizio estimatorio - Inammissibilità.
Tributi in generale - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'appello - In genere
Con riguardo ad avviso di accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro, la corte d'appello, adita con impugnazione della decisione della commissione di secondo grado affermativa della raggiunta prova della congruità della valutazione effettuata dall'ufficio, può sindacare, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, l'osservanza dei criteri in tema di onere della prova, come in genere dei criteri che presiedono al giudizio estimatorio, ma non rinnovare direttamente tale giudizio, trattandosi di materia riservata a detta commissione di secondo grado.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)