Sez. 1, Sentenza n. 4114 del 02/03/2016 (Rv. 638802 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di tipicità e riserva di legge - Conseguenze - Eterointegrazione del precetto mediante normativa secondaria - Possibilità - Condizioni - Fattispecie in materia di intermediazione finanziaria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di sanzioni amministrative, il principio di tipicità e di riserva di legge fissato dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione comminata ad un intermediario finanziario per violazione degli artt. 191 e 94 del d.lgs. n. 58 del 1998, quest'ultimo integrato dall'art. 5, comma 3, del regolamento Consob n. 11971 del 1999, con riferimento al contenuto dell'attestazione, da allegarsi al prospetto informativo sul collocamento di titoli di nuova emissione ed avente ad oggetto le informazioni rilevanti di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 95, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 191, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)