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Sez. 2, Sentenza n. 9584 del 26/04/2006 (Rv. 588723 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principio di legalità - Applicazione - Portata - Determinazione della sanzione da parte di norma primaria - Necessità - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione del precetto - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588723-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta legittima l'irrogazione di sanzione amministrativa, per la mancata riconsegna per la vidimazione annuale alla Provincia, del registro per l'allevamento di uccelli da utilizzarsi quali richiami vivi, adempimento introdotto dal regolamento Regione Toscana n. 9 del 22 marzo 1995 ad integrazione della legge Regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994 e sanzionato dall'art. 58 lett. q) della stessa legge).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)