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Sez. 1 - , Ordinanza n. 32712 del 07/11/2022 (Rv. 666040 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Utilizzo di COI inconferenti o meno recenti di quelle allegate dal richiedente - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666040-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, deve ritenersi sussistente una violazione del dovere di cooperazione istruttoria laddove il giudice, per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d. COI) inconferenti o meno recenti rispetto a quelle allegate dal ricorrente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva preso in esame fonti riferite ad Haiti e anteriori di circa 2 anni rispetto a quelle indicate dalla difesa).

Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)