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Sez. U - , Ordinanza n. 16833 del 07/07/2017 (Rv. 644802 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituto e sostituito - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644802-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. (Fattispecie riguardante la domanda di un avvocato, nei confronti della banca tesoriere di un comune, volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla ritenuta d'acconto applicata sulle spese di vari giudizi, anzichè soltanto sui diritti ed onorari in essi liquidati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)