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Sez. U, Sentenza n. 26820 del 19/12/2009 (Rv. 611027 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Controversia tra sostituto d'imposta e sostituito - Oggetto - Contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611027-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere della controversia tra sostituto d'imposta e sostituito avente ad oggetto la contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte, operata dal secondo all'atto del pagamento del proprio debito, ogni qual volta manchi "un atto qualificato", rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, poiché soltanto in tal caso la controversia ha ad oggetto direttamente il rapporto tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)