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Sez. 3, Sentenza n. 2029 del 02/04/1982 (Rv. 419887 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE - CONDIZIONI - VOLONTARIA ESECUZIONE DEL NEGOZIO ANNULLABILE - CONVALIDA IMPLICITA DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419887-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE - CONDIZIONI - VOLONTARIA ESECUZIONE DEL NEGOZIO ANNULLABILE - CONVALIDA IMPLICITA DEL MEDESIMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

La convalida del negozio annullabile, consistendo in una sostanziale rinunzia all'Azione di annullamento, è subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di Invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene e, pertanto, può ritenersi implicita nella volontaria esecuzione del negozio annullabile, che di per sè è riferibile sia all'adempimento di un supposto Obbligo giuridico, sia alla volontà di convalidare detto negozio, solo in quanto risulti inequivocabilmente raggiunta la prova della già acquisita certezza della causa di annullabilità del negozio stesso. (V 3553/79, mass n 399970; (V 2738/70, mass n 349205).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)