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Sez. 3, Sentenza n. 2738 del 22/12/1970 (Rv. 349205 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - TACITA - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349205-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - CONVALIDA - TACITA - ELEMENTI DI INDIVIDUAZIONE.*

L'esecuzione volontaria, che da luogo alla convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art 1444, secondo comma, cod civ, consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attivita che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volonta incompatibile con quella di chiedere l'annullamento. Elemento rivelatore della volonta di convalidare il contratto puo essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioe non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato, o di un terzo che, per volonta delle parti, partecipi all'esecuzione del contratto. La convalida tacita puo desumersi per implicito anche dall'esplicazione di attivita non materiale da parte di uno dei partecipi al rapporto contrattuale affetto da annullabilita, o dall'acquisizione della stessa da parte di un altro contraente. E rimessa alla discrezione del giudice la valutazione del significato di un'esecuzione anche parziale, onde accertare se questa sia tale, per l'importanza sostanziale che riveste, da esprimere la volonta di convalidare il contratto. (V 1197'69, mass n 339795 1556'66, mass n 323091 1531'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)