Sez. 1, Sentenza n. 8911 del 04/06/2003 (Rv. 563892 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO | In stanza di compensazione - Assegno emesso con riferimento a conto di traenza estinto - Rapporti tra la banca trattaria e la banca negoziatrice in forza di girata piena - Indebito oggettivo - Configurabilità - Scusabilità dell'errore del "solvens" - Irrilevanza.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO
Nei rapporti tra la banca trattaria e la banca negoziatrice che, in forza di girata piena, abbia ottenuto in stanza di compensazione il pagamento di un assegno emesso con riferimento ad un conto di traenza estinto presso la trattaria, detto pagamento si configura come indebito oggettivo "ex" art. 2033 cod. civ. per difetto di una valida "causa solvendi", e conseguentemente il diritto di ripetizione del "solvens" prescinde del tutto dalla scusabilità dell'errore in base al quale il pagamento è stato eseguito.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 34, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)