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Sez. 2, Sentenza n. 988 del 10/04/1970 (Rv. 346478 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - FINALITA DELLA NORMATIVA - OBBLIGO DI AMMISSIONE DI PROVE SUPERFLUE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346478-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DISPONIBILITA DELLE PROVE - FINALITA DELLA NORMATIVA - OBBLIGO DI AMMISSIONE DI PROVE SUPERFLUE - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 115 cod proc civ, che fa Obbligo al giudice di decidere iuxta alligata et probata, non impone di ammettere prove ritenute dal giudice stesso superflue, ma vieta soltanto di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)