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Sez. L, Sentenza n. 893 del 02/02/1983 (Rv. 425651 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE - OBBLIGO DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425651-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE - OBBLIGO DI DECIDERE IUXTA ALLIGATA ET PROBATA - CONTENUTO.*

La norma dell'art. 115 cod. proc. civ., che fa Obbligo al giudice di decidere iuxta allegata et probata, non impone di ammettere prove ritenute dal giudice stesso superflue, ma vieta soltanto di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo. (Conf 988/70, mass n 346478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)