Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 06/06/1985 (Rv. 441040 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - DECISIONE IUXTA ALLEGATA ET PROBATA - DIVIETO DI PRESCINDERE DEL TUTTO DALLE PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI DEL GIUDICE) - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - DECISIONE IUXTA ALLEGATA ET PROBATA - DIVIETO DI PRESCINDERE DEL TUTTO DALLE PROVE ACQUISITE NEL PROCESSO - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
La norma dell'art. 115 cod. proc. civ., che fa Obbligo al giudice di decidere iuxta allegata et probata, non impone di ammettere prove ritenute dal giudice stesso superflue, ma vieta soltanto di attingere fuori dal processo - a meno che non si tratti di nozioni di comune esperienza - la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo. I fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici, e dispensare chi li deduce dal relativo Onere probatorio, quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra o quando questa abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quei fatti. (V 893/83, mass n 425651, sulla prima parte; (V 5709/83, mass n 430613, sulla seconda parte; (V 195/83, mass n 425020; (V 1435/82, mass n 419267; (V 5241/80, mass n 409076; (V 3764/80, mass n 407604; (V 988/70, mass n 346478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)