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Sez. 2, Sentenza n. 735 del 02/02/1979 (Rv. 396909 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURE RELATIVE ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396909-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - CENSURE RELATIVE ALLA PRONUNZIA SULLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITA.*

In Sede di regolamento di Competenza non sono ammissibili doglianze inerenti alla pronuncia sulle spese, dovendo queste formare oggetto di impugnazione nei modi ordinari, indipendentemente dal regolamento di Competenza. (Conf 1112/78, mass n 390477).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)