Sez. 1, Sentenza n. 5188 del 29/11/1977 (Rv. 388820 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTO DECLARATORIO DELL'ESECUTIVITA - NATURA DI SENTENZA - SENTENZA ECCLESIASTICA DI REVOCA DELL'ANTERIORE DICHIARAZIONE DI NULLITA - RIFLESSI SUL PREDETTO PROVVEDIMENTO GIA DIVENUTO DEFINITIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E SULL'AUTORITA DEL GIUDICATO - INSUSSISTENZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROVVEDIMENTO DECLARATORIO DELL'ESECUTIVITA - NATURA DI SENTENZA - SENTENZA ECCLESIASTICA DI REVOCA DELL'ANTERIORE DICHIARAZIONE DI NULLITA - RIFLESSI SUL PREDETTO PROVVEDIMENTO GIA DIVENUTO DEFINITIVO - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI CERTEZZA DEL DIRITTO E SULL'AUTORITA DEL GIUDICATO - INSUSSISTENZA.*
Il provvedimento con il quale la Corte d'appello, ai sensi dell'art 17 della legge 27 maggio 1949 n 847, dichiara l'esecutivita di pronuncia di nullita del matrimonio, emessa da tribunale ecclesiastico, ha natura sostanziale di sentenza, e, come tale, divenuto definitivo, rimane insensibile ad eventuali successive sentenze ecclesiastiche che revochino quell'anteriore dichiarazione di nullita, secondo le norme del diritto canonico. L'indicata disposizione, pertanto, non introduce nell'ordinamento giuridico una deroga o violazione dei principi attinenti alla certezza del diritto, ed all'autorita del giudicato.*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)