Sez. 1, Sentenza n. 777 del 05/02/1985 (Rv. 438978 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ - NATURA SOSTANZIALE DI SENTENZA - IMPUGNABILITÀ PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Il provvedimento, reso dalla Corte d'appello in Sede di delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio, è impugnabile con ricorso per Cassazione, anche su iniziativa del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto ha natura sostanziale di sentenza, decidendo in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo. (V 5188/77, mass n 388820).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)