Sez. 1, Sentenza n. 8045 del 14/08/1998 (Rv. 518073 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE | Convenzione accessoria di attuazione - Contenente statuizioni in favore di terzi - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE
Il provvedimento con il quale la P.A. attribuisca un bene demaniale in concessione, trasferendo al concessionario le relative facoltà d'uso, pur dando vita ad un rapporto pubblicistico intercorrente, in via esclusiva, tra amministrazione ed il concessionario, può legittimamente contenere una convenzione attuativa accessoria (dando così luogo alla cosiddetta "concessione contratto") che preveda pattuizioni a favore di terzi, con conseguente nascita, direttamente in capo al soggetto estraneo alla pattuizione, di un diritto soggettivo ai sensi dell'art. 1411 cod. civ. (nella specie, un Comune aveva concesso ad una società sportiva il diritto di chiudere l'ultimo tratto di una strada demaniale, con espressa previsione dell'obbligo, per la concessionaria, di consegna della chiave del cancello al dante causa del proprietario di un locale che, vistosi negare la possibilità di passaggio attraverso il cancello per essersi la società concessionaria rifiutata di consegnargli la chiave, aveva adito l'autorità giudiziaria per sentir dichiarare attualmente sussistente, anche nei suoi confronti, l'obbligo accessorio scaturente dall'atto amministrativo. Il giudice di merito, nell'escludere che l'atto concessorio potesse costituire fonte di una vera e propria "obligatio propter rem" (e di un conseguente diritto soggettivo anche in favore dell'attore), aveva rigettato la domanda, sull'assunto ulteriore di una presunta inidoneità dell'atto amministrativo a produrre effetti al di là dei suoi diretti destinatari - così che soltanto al Comune poteva ritenersi attribuito, nella specie, il diritto alla consegna della chiave -. La S.C., nel riformare la pronuncia, e nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha demandato al giudice del rinvio il compito di accertare, in punto di fatto, se l'espressa previsione dell'obbligo della concessionaria - consegna della chiave al dante causa del ricorrente - potesse ritenersi fonte di diritti anche in capo al ricorrente stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)