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Sez. 2, Sentenza n. 21108 del 04/11/2004 (Rv. 577949 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE | Concessione per la realizzazione di una rete fognaria - Proprietà della rete fognaria - Spettanza al concessionario sino alla scadenza della concessione - Necessità - Esclusione - Allaccio alla rete - Potere del concessionario di stabilire le condizioni per l'allaccio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577949-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - ATTO DI CONCESSIONE - IN GENERE

La concessione stipulata tra un comune ed un privato per la realizzazione della rete fognaria in un'area oggetto di una precedente convenzione di lottizzazione non comporta l'attribuzione della proprietà dell'opera pubblica al privato sino alla data di scadenza della concessione, in difetto di un espressa pattuizione in tal senso, e la mancanza di una siffatta clausola non determina la nullità della concessione per mancanza di causa, in quanto, ordinariamente, il concessionario trae un utile e recupera i costi della costruzione attraverso la gestione del servizio, affidatagli per un determinato periodo di tempo. A tal riguardo è illegittima la clausola della concessione che, eventualmente, attribuisca al concessionario la facoltà di stabilire autoritativamente le condizioni per ottenere l'allaccio a detta rete, subordinandolo alla corresponsione di un corrispettivo commisurato alla spesa di realizzazione dell'opera, in quanto viola gli artt. 14 e 16, legge n. 319 del 1976, i quali attribuiscono al privato il diritto soggettivo all'allaccio ed all'utilizzazione della rete fognaria, salvo la corresponsione di un canone commisurato all'uso della rete, cioè alla quantità di acque scaricate nella rete.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 14, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)