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Sez. F, Sentenza n. 31906 del 02/09/2025 Ud. (dep. 25/09/2025) Rv. 288543-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI | Inapplicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288543-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che la deroga alle regole ordinarie di competenza territoriale si applichi anche agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria, atteso che le posizioni dei magistrati e degli operatori di polizia giudiziaria sono disomogenee e non comparabili tra loro, risultando giustificata solo nei confronti dei primi la

disciplina derogatoria, che è finalizzata a soddisfare, anche sotto il profilo dell'apparenza, l'imparzialità del giudizio.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)