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Sez. U, Sentenza n. 1 del 27/09/1995 Ud. (dep. 04/01/1996) Rv. 203094 - 01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere | Prodotti con l'indicazione obbligatoria della scadenza - Impiego, detenzione o vendita di prodotti "scaduti" di data - Reato - Configurabilità - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203094-01

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi - Indicazioni e denominazioni - In genere

Il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione. A tali situazioni si riferisce la previsione normativa di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge n. 283 del 1962 che ha il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi previste dallo stesso articolo, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione. In tale prospettiva la data di scadenza del prodotto, là dove ne è prevista l'indicazione obbligatoria, non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione dei prodotti alimentari. Ne consegue che l'impiego per la preparazione di alimenti, la detenzione per la vendita o la distribuzione al consumo di prodotti confezionati, per i quali - essendo prescritta l'indicazione "da consumarsi preferibilmente entro il..." o quella, diversa, "da consumarsi entro il..." - la data indicata sia stata superata, non integra alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui agli artt. 10, comma settimo, e 18 d.P.R. n. 109 del 1992.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., DPR 18/05/1982 num. 322 art. 3, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 10, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 10, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 109 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)