Sez. 5 - , Ordinanza n. 31052 del 30/11/2018 (Rv. 651910 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Dichiarazione - Omessa indicazione di un credito di imposta - Termine per l'emendabilità - Fondamento - Modifiche introdotte dal d.l. n. 244 del 2016 - Efficacia retroattiva - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Il principio della generale emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze: ne deriva che il credito di imposta, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 275 del 1998, deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, senza che, peraltro, possa attribuirsi efficacia retroattiva al d.l. n. 244 del 2016, conv. in l. n. 19 del 2017, il quale, modificando l'art. 2, comma 8 e 8 bis del d.P.R. n. 322 del 1998, ha unificato il termine per le dichiarazioni integrative, siano esse favorevoli o sfavorevoli al contribuente, individuandolo in quello del quarto anno successivo alla dichiarazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2016 num. 244 CORTE COST., Legge 27/02/2017 num. 19 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1428, Decr. Minist. Finanze 22/07/1998 num. 275 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)