Sez. 5 - , Ordinanza n. 30172 del 15/12/2017 (Rv. 646301 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta di cui all'art.5 della l. n. 449 del 1997 - Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale è stato concesso - Conseguenze - Decadenza dal beneficio - Non emendabilità della dichiarazione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito d'imposta di cui all'art. 5 della l. n. 449 del 1997, che deve essere effettuata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del d.m. n. 275 del 1998, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, integra un atto negoziale, in quanto diretto a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della rispondenza dell'attività svolta alle finalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1428, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 22/07/1998 num. 275 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)