Sez. 5, Sentenza n. 16823 del 24/07/2014 (Rv. 632138 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Cessione "pro soluto" - Automaticità della deduzione - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Corrispettivo inferiore al valore nominale del credito - Insufficienza - Ragioni dell'operazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 66 (attuale 101), terzo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni "pro soluto", l'onere di allegare e documentare gli elementi "de quibus" , che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 reiterazione 01016 00, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)