diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 528 del 04/03/1970 (Rv. 345579 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - AUTORIZZAZIONE DEL CREDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - IPOTESI DI ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO PREVISTO DALLA REGOLA GENERALE - APPROVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA CONTENUTA NELLE FATTURE - MANCANZA DI ESPRESSE RISERVE - ACCETTAZIONE IMPLICITA.SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345579-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - AUTORIZZAZIONE DEL CREDITORE ALL'EMISSIONE DI TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CONDIZIONI - IPOTESI DI ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO PREVISTO DALLA REGOLA GENERALE - APPROVAZIONE SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA CONTENUTA NELLE FATTURE - MANCANZA DI ESPRESSE RISERVE - ACCETTAZIONE IMPLICITA.SUSSISTENZA.*

Il luogo di adempimento di una obbligazione pecuniaria non puo ritenersi sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il creditore sia stato autorizzato ad emettere tratte a copertura del suo credito, posto che tale sostituzione si verifica soltanto quando la modalita del pagamento a mezzo tratta sia stata prevista con carattere esclusivo e non quando tale modalita costituisca una mera facolta attribuita al creditore per agevolarlo nei suoi commerci e nei suoi scambi secondo la comune prassi commerciale. Pertanto, deve essere ritenuta inoperante la cennata sostituzione del luogo di adempimento quando le parti con apposita clausola abbiano dichiarato di voler mantenere ferma la regola del pagamento nel domicilio del creditore ovvero abbiano indicato quale unico foro competente quello del domicilio del creditore, dovendo in quest'ultima ipotesi identificarsi nella clausola la volonta di mantenere fermo nel domicilio del creditore il locus destinatae solutionis secondo la regola generale degli artt 1182 e 1498 cod civ. tale ultima clausola, essendo confermativa del foro previsto dalla regola generale, e valida ed efficace anche senza specifica approvazione scritta del debitore ed, allorquando sia contenuta nelle fatture a questi inviate, deve ritenersi accettata implicitamente in assenza di espresse riserve al suo riguardo. (V 169-70, massima n 344945 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)