Sez. 1, Sentenza n. 2631 del 07/08/1972 (Rv. 360186 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI - PREVIA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - STATUIZIONE DELLA OBBLIGATORIETA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA DELLA FACOLTATIVITA DELL'AUDIZIONE - EFFICACIA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DOVERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETA E DEI SOCI - PREVIA AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - STATUIZIONE DELLA OBBLIGATORIETA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA DELLA FACOLTATIVITA DELL'AUDIZIONE - EFFICACIA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - DOVERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
La sentenza della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970 spiega i suoi effetti nel giudizio di Cassazione avverso la precedente pronuncia del giudice di appello che abbia ritenuto necessaria l'audizione nell'ipotesi della dichiarazione contestuale di fallimento della societa e dei soci (cui si provveda dopo la dichiarazione del fallimento dell'impresa erroneamente ritenuta individuale) alla stregua della interpretazione del combinato disposto degli artt 15 e 147, secondo comma, legge fallimentare, senza che sia piu necessario verificare la rispondenza di tale esegesi alla normativa vigente all'epoca della dichiarazione di fallimento tempestivamente opposta, mediante la deduzione della nullita derivante dalla mancata audizione. Il supremo collegio (al pari di ogni altro giudice) non puo, infatti, ulteriormente applicare la generale regola della facoltativita ex art 15 legge fallimentare come canone di valutazione in correlazione alla obbligatorieta dettata limitatamente alla ipotesi dell'art 147, secondo comma, legge fallimentare, per l'individuazione del principio di diritto atto a risolvere la lite, che deve essere, pertanto, decisa, disapplicando la norma incostituzionale, alla stregua del criterio della obbligatorieta della comparizione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)